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IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008)
Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza si concretizza con il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n° 81 in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Suppl. Ordinario n° 108 – Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008 n°101).
Entra in vigore il 15 maggio scorso e sostituisce immediatamente e completamente, raggruppando in un unico corpus, molti strumenti legislativi.
Anche il D.Lgs 494/96 è ormai storia.
Scompaiono pertanto oltre alla citata 494/96 anche la 626/94 e tutte le leggi del passato quali la 164/56 o la 547/57, che hanno “fatto la storia” della sicurezza dei cantieri, e di altri luoghi di lavoro, regolamentando in modo univoco una disciplina complessa e delicata.
Nella realtà non è proprio così: formalmente tutte queste leggi non sono scomparse, e il legislatore non si è inventato molto di nuovo, ma ha solamente conglobato tutto in un unico “calderone”, qual è appunto il testo unico sulla sicurezza, scaturito per lo più dall'effetto emotivo e dalla crescente necessità politica di dare una risposta immediata ai reali e concreti incidenti sui cantieri e nelle fabbriche (vedi Tyssen Group di Torino e successivi) che hanno tristemente caratterizzato gli ultimi mesi.
La crescente sensibilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, enfatizzata dai mass media e dalla concretezza effettiva del problema delle morti bianche, ha praticamente costretto il legislatore a redigere un frettoloso decreto legge, in grado solamente di dare una risposta immediata alla comunità, ma certamente non ancora efficace e comunque inadeguata a risolvere i veri problemi della sicurezza “alla radice”.
La sensazione è pertanto che il nuovo testo unico rappresenti solamente una “soluzione tampone” in attesa di recepire in maniera più adeguata le vere problematiche dei lavoratori e di chi è effettivamente “sul campo” tutti i giorni, per tradurle in una legge concreta, efficace e soprattutto “da rispettare” in maniera inequivocabile.
Senza addentrarci nei meandri delle singole valutazioni dei rischi di tutte le lavorazioni, e delle modalità tecniche o sanzionatorie del decreto, credo sia più opportuno individuare le principali modifiche di carattere generale introdotte, che, come indicato dal Ministero del Lavoro, tendono a ridisegnare appunto la materia della salute, dell'igiene e della sicurezza su tutti i luoghi di lavoro.
Innanzitutto è stato inasprito il sistema sanzionatorio, specialmente per il datore di lavoro che viene ora ulteriormente identificato come il principale “attore” responsabile dei dipendenti e ora anche dei vari sub-appaltatori, in maniera solidale: a lui spettano i principali obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione di tutte le prescrizioni e disposizioni del piano di sicurezza.
Inoltre è previsto un ottimizzazione delle attività di vigilanza da parte degli organismi preposti (A.S.L. territorialmente competenti, comitato paritetico, Direzione Provinciale del Lavoro) tradotta con maggiori interventi sui luoghi di lavoro.
Il Testo Unico si è preoccupato comunque anche della parte, a mio avviso, più rilevante per la prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro, ovvero sulla continua e specialistica formazione, addestramento ed informazione dei singoli lavoratori, dirigenti e preposti, obbligati a seguire continui corsi di aggiornamento.
Specificatamente alla sicurezza dei cantieri, ritengo infine molto utile chiarire il principale dilemma legato agli adempimenti previsti, in quanto il “committente tipo” non sa ormai più quali siano le circostanze effettive per determinare un cantiere soggetto di nomina di un coordinatore per la sicurezza (tecnico abilitato, incaricato dal committente stesso a redigere un Piano di Sicurezza per quel cantiere e seguire successivamente il rispetto delle normative sulla sicurezza effettuando ripetuti controlli in cantiere).
La nuova legge toglie subito ogni dubbio: in presenza di più imprese (da due in su), anche non contemporanee, il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza (in caso di Denuncia Inizio Attività, va nominato solo il coordinatore in fase di esecuzione con l'obbligo di redigere il piano di sicurezza, però!)
Se prima la legge stabiliva in 200 uomini-giorno”, il limite unico per definire un cantiere “grande” soggetto a nomina di coordinatore, ora questo termine è stato eliminato completamente: bastano due imprese indipendentemente dalla “mole” di lavoro da svolgere.
Se per esempio, per assurdo, per ristrutturare il bagno di casa (rifacimento sanitari e piastrelle), chiamo il piastrellista e l'idraulico, sono già in presenza di due imprese e sono pertanto obbligato a nominare un coordinatore, con ulteriori costi aggiuntivi!
Come si può facilmente intuire la legge presenta ancora molti bug e delle lacune piuttosto evidenti che spero verranno corrette e migliorate nelle successive revisioni.
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