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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Con il trattato internazionale in materia ambientale relativa al riscaldamento globale, meglio conosciuto come Protocollo di Kyoto , anche il nostro paese si è impegnato ad adeguarsi ed attuare quanto convenuto al fine di ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera.
L'entrata in vigore del D.Lgs 192/2005 in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE è teso pertanto a disciplinare il rendimento energetico in edilizia.
Si tratta solamente del primo passo verso una grande operazione volta a ridurre gli sprechi di energia, per eliminare, in maniera graduale, ma massiccia, le emissioni inquinanti.
Infatti basta pensare che l'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte da edifici, rappresenta circa il 40% del consumo finale di energia dell'intera Comunità Europea!
Diventa pertanto indispensabile iniziare a pensare, progettare e realizzare edifici che considerino per il calcolo delle prestazioni energetiche le seguenti caratteristiche:
Involucro esterno ad alta coibentazione ovvero con bassa trasmittanza dell'intero “pacchetto” (muri con isolamenti più spessi e mirati, serramenti a taglio termico con tripli vetri basso emissivi, super-cappotti esterni, etc.).
Efficienza dell'impianto di riscaldamento e dei sistemi di condizionamento.
Miglior posizione ed orientamento dell'edificio.
Integrazione con sistemi solari e fotovoltaici ed uso di altre fonti “rinnovabili”.
Il D.Lgs 192/2005 così come modificato dal D.Lgs 311/2006 recepisce pertanto le direttive Comunitarie in materia, ma purtroppo rimanda a futuri decreti applicativi circa il metodo di calcolo da adottarsi.
La Regione Lombardia con il DGR VIII/5773 anticipa la normativa nazionale e fissa i nuovi criteri per la certificazione energetica già a decorrere dal 1 settembre 2007.
Ma cos'è la CERTIFICAZIONE ENERGETICA ? Sostanzialmente è una sorta di “pagella” che informa il proprietario di un immobile sul consumo del suo edificio, suggerisce eventuali interventi per migliorarne il risparmio energetico e rendere pertanto più trasparente il mercato immobiliare. Un po' come è successo con gli elettrodomestici che sono stati classificati in funzione della loro classe (A-B-C…).
Anche per gli edifici si sono definite delle classi di appartenenza dalla A+ a basso consumo energetico (con fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale inferiore a 14 KWh/mq anno), fino alla classe G ad alto consumo energetico (sup. a 175 KWh/mq anno).
Ogni classe di appartenenza resta comunque rapportata alla zona climatica di pertinenza (Varese per esempio è in zona E), alla destinazione d'uso dell'immobile e al suo rapporto di forma S/V (un edificio compatto con pochi lati e rientranze risulta meno disperdente).
La Certificazione Energetica degli edifici costituisce pertanto un documento indispensabile per ottenere l'agibilità di un fabbricato e sarà obbligatoria per qualsiasi compravendita immobiliare , per edifici da costruire (che dovranno rispettare però i nuovi limiti e le nuove trasmittanze), ma anche per gli edifici esistenti. In caso di edificio con impianto centralizzato e medesima destinazione d'uso si parla di “targa energetica”.
In particolare per gli edifici di nuova costruzione, che a decorrere dal 1 settembre 2007 verrà presentata la D.I.A. o la domanda per ottenere il Permesso di Costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente cui l'impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell'Attestato di Certificazione Energetica. Con la stessa decorrenza sono pure compresi gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello esistente (limitatamente però alla nuova porzione di edificio o all'intero se servito dallo stesso impianto termico).
In assenza della certificazione energetica l'atto di compravendita può essere dichiarato nullo. In particolare la gradualità temporale di attuazione, anche per gli edifici esistenti, è la seguente:
- Dal 01.09.2007 in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile che avvenga mediante la vendita di tutte le unità immobiliari che lo compongono, effettuata con un unico contratto.
- Sempre dal 01.09.2007 per accedere agli incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare o degli impianti.
- Dal 01.07.2009 in caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
- Dal 01.07.2010 in caso di locazione delle singole unità immobiliari.
L'attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto a cura di un tecnico abilitato iscritto all'apposito albo dei certificatori della Regione Lombardia, successivamente depositato presso il Catasto Energetico e trasmesso al Comune di appartenenza che, verificato il tutto, provvederà a timbrare e rilasciare la certificazione energetica al proprietario dell'immobile. Il certificato avrà una validità massima di 10 anni e dovrà essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio.
Il Certificato Energetico sarà allegato in originale a tutti gli atti di compravendita immobiliare e in copia per i contratti di locazione.
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