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“PIANO CASA”: MODALITA' DI INTERVENTO IN LOMBARDIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

 

La recente crisi economica ha investito violentemente anche e soprattutto il mercato immobiliare. Il conseguente congelamento dell'attività edilizia si è sviluppato a macchia d'olio con effetti “a domino” collaterali disastrosi.

Tra i molteplici incentivi per stimolare la ripresa dei settori maggiormente coinvolti, il “Piano Casa” rappresenta, forse, l'innovazione più evidente.

Il provvedimento nazionale è stato recepito e attuato con la Legge Regionale 13/2009 del 16 luglio 2009 che fissa i termini per la presentazione della D.I.A. o del permesso di costruire entro 18 mesi a partire dal 16 ottobre 2009 .

Per comprendere nel dettaglio quali saranno le novità del decreto, si riportano i punti salienti estratti dal programma “ rilancio edilizia ” pubblicato sul sito della Regione Lombardia.

Il “Piano Casa” individua innanzitutto diverse modalità d'intervento: è importante valutare se si tratta del riutilizzo di volumi esistenti, dell'ampliamento di edifici all'esterno dei centri storici, oppure se si ricade nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici anche con incremento volumetrico (nei centri storici il “Piano Casa” è ammesso limitatamente a singoli edifici non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei, previo parere preventivo positivo delle commissioni provinciali per il paesaggio).

Il riutilizzo dei volumi esistenti è valido solo per gli edifici ultimati entro il 31 marzo 2005 -anche in deroga alle volumetrie sancite negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi- e prevede:

  • recupero edilizio e funzionale di edifici (purché non siano ubicati in zone destinate all'agricoltura o ad attività produttive), con utilizzazione delle volumetrie esistenti (anche non residenziali – edifici misti) e delle superfici, per destinazioni residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
  • utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato , per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
  • Gli interventi non potranno comportare la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio e dovranno rispettare i caratteri dell'architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti di efficienza energetica in funzione della tipologia d'intervento in edilizia (d.g.r. n. 8745/2008).

Nel caso di ampliamento di edifici a destinazione residenziale esistenti e fuori dai centri storci (sempre ultimati entro il 31 marzo 2005), anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi è possibile realizzare:

  • Un incremento volumetrico fino al 20% della volumetria esistente per gli edifici uni e bi-familiari e comunque per non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare.
  • Incremento volumetrico fino al 20% della volumetria esistente per edifici plurifamiliari , purché di volumetria complessiva non superiore a 1.200 mc.
  • Tali ampliamenti volumetrici sono ridotti di un terzo se l'intervento ricade all'interno di un parco regionale , ad eccezione delle aree di esclusiva disciplina comunale (zone IC) dove invece l'incremento massimo ammissibile resta pari al 20%.
  • L'ampliamento dovrà essere realizzato rispettando i requisiti di efficienza energetica e dovrà essere accompagnato da una diminuzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale della porzione di edificio esistente. A conclusione dell'intervento, il proprietario dovrà dotarsi dell'attestato di certificazione energetica dell'intero edificio , redatto secondo la stessa d.g.r. n. 8745/2008.

Nel caso di intervento rivolto alla sostituzione degli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale , anche mediante demolizione e ricostruzione , in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, sempre all'esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati:

  • è possibile un incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente , nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo , per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale), l'incremento volumetrico è elevato al 35% della volumetria esistente.
  • L'intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all'Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all'Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.

Gli interventi sopra descritti:

•  non possono essere cumulati,

•  non possono determinare il superamento di più del 50% dell' indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico vigente o adottato (il vero limite di questo piano casa! nda )

•  non possono superare i quattro metri dell'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato.

•  sono soggetti all'esame dell' impatto paesistico .

•  Prevedono una riduzione del 30% del contributo sul costo di costruzione se i Comuni non deliberano diversamente entro il prossimo 15 ottobre.

In alternativa, gli interventi possono comunque confermare la volumetria esistente.

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